(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 16 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in conformita' all'ordinamento regionale toscano e in particolare alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 77 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle province e alle comunita' montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.