(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6
                        del 16 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1.  La  presente  legge,  in  conformita' all'ordinamento regionale
toscano e in particolare alla legge regionale 19 luglio 1997, n.   77
e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge
15  marzo  1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso
art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle  province  e  alle
comunita'   montane  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di
agricoltura, foreste, caccia, pesca,  sviluppo  rurale,  agriturismo,
alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla
competenza regionale.